REGOLAMENTO

 

 

 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

 

 

 

 

 

 

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 08 DEL 24 APRILE 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I - NORME GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel comune di GRATTERI, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Art. 2 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è disciplinata da apposito regolamento adottato in applicazione di criteri stabiliti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ed in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93, per la definizione dei criteri di assimilazione e per gli aspetti concernenti la delimitazione della zona servita, la specificazione delle modalità di raccolta, la distanza e la capacità dei contenitori, etc.

 

Art. 3 - Definizione di rifiuto

 

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 22/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

 

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

 

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97 sono classificati rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di      impiego domestico di uso comune, provenienti da superfici adibite ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile   abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97 e specificamente indicati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati nell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97, non assimilati agli urbani dal comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97 e quelli non suscettibili di assimilazione.

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. n. 22/97, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

TITOLO II - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.

 

Art. 5 - Istituzione della tassa

 

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.

 

Art. 6 - Zone di applicazione della tassa

 

1. La tassa è applicata nelle zone costituite dal centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi nelle quali in servizio è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.

 

Art. 7 - Presupposto della tassa

 

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articoli 10, 11 e 12.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando la zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

 

Art. 8 - Locali ed aree tassabili

 

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97.
2. In particolare si considerano tassabili:

a) tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali (camere, cucine) che accessori (ingressi, ripostigli, scale  etc.), compresi quelli delle dipendenze separate dal corpo principale come le autorimesse, ad esclusione delle stalle i cui rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della tassa;
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche specificate nell'art.7, comma 3, del D. Lgs n. 22/97, i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;

c) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni e delle collettività in genere;
d) tutti i vani, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, sportive e ricreative, delle organizzazioni sindacali, delle caserme, stazioni, ecc..
3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:
a) aree adibite a campeggi, rimessaggio di roulottes, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;

b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art.11, comma 6, del presente regolamento;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.;
e) qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, ed altre aree scoperte diverse da aree a verde.
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

 

Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate

 

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

 

Art. 10 - Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

 

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri.

c) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;

d) unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili , suppellettili,  non allacciati a serie di rete e  non utilizzate per l'intero anno;
e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza risulti da idonea documentazione.
f) le aree adibite a verde;

g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

i) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al co.1.
3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. la tassabilità di un immobile si presume per i periodi d’imposta per i quali il contribuente non ha presentato dichiarazione originaria o di variazione.

 

Art. 11 - Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

 

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie complessiva per le attività di seguito elencate:

 

 

Attività

% di detassazione

Officine meccaniche

60

 

Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole etc.)

60

 

Autofficine di elettrauto

30

 

Tintorie e lavanderie

10

 

Falegnamerie

30

 

Laboratori fotografici

10

 

Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici

10

 

Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie

5

 

Tipografie e stamperie

40

 

Distributori di carburante

10

 

 

5. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
6. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.

 

Art. 12 - Altre cause di esclusione

 

1. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

 

Art. 13 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

 

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

 

Art. 14 - Determinazione delle superficie tassabili.

 

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

 

 

 

 

 

Art. 15 - Soggetti passivi

 

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.

2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.

 

 

 

 

TITOLO III - TARIFFE

 

Art. 16 - Gettito della tassa e costo del servizio


1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.

4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di smaltimento un importo pari al 15 % a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 22/97.)

 

Art. 17 - Deliberazioni di tariffa

 

1. Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

 

 

 

 

 

Art. 18 - Commisurazione della tassa

 

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

 

Art. 19 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

 

1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi dal soggetto gestore del pubblico servizio e sotto il controllo comune che ne stabilisce anche la frequenza periodica.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti in base alle indicazioni del comma 1, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

b) quelli rilevabili da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

 

Art. 20 - Modalità di definizione delle classi di contribuenza

 

1. Le categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

 

Art. 21 - Classi di contribuenza e coefficienti qualitativi e quantitativi

 

Fermo restando che ad ogni categoria e/o sottocategoria devono essere attribuiti i coefficienti di produttività specifica (Qn) e di qualità (Kn), la classificazione degli usi è la seguente:

-         Cat.A:

 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI,   COLLETTIVITÀ E CONVIVENZE ED ESERCIZI ALBERGHIERI, compresi i garages, ripostigli, cantine, soffitte praticabili e verande chiuse.

 

-         Cat.B:

LOCALI ED AREE SCOPERTE PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO O   CON SUPERFICI ESPOSITIVE E ATTIVITÀ TURISTICHE.

B1: Distributori di carburanti, campeggi, parcheggi, posteggi e stabilimenti balneari con annesso servizio di ristorazione. –

B2: Aree adibite a mercati all'aperto.

 

-         Cat.C:

LOCALI ED AREE SCOPERTE PER ATTIVITÀ COLLETTIVE

C1: Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche, religiose e sindacali, ordini professionali, uffici delle amministrazioni statali, parastatali, sedi e dipendenze di enti pubblici.

C2: Circoli sportivi e ricreativi.

C3: Scuole, palestre, e parcheggi auto.

C4: Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti o bevande al pubblico, sale da gioco e luoghi di divertimento in genere.

 

-         Cat.D:

LOCALI ED AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ TERZIARIE E DIREZIONALI
D1: Studi professionali in genere, studi medici e dentistici, banche, istituti di credito, assicurazioni, centri elaborazione dati, autoscuole.

D2: Locali destinati ad ospedali, istituti di cura pubblici e privati, case di riposo, altri istituti ed enti di assistenza e soccorso.

 

-         Cat.E:

LOCALI ED AREE SCOPERTE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI
E1: Locali ed aree dove si svolgono attività commerciali
. E2: Botteghe e laboratori artigianali in genere, stabilimenti, edifici ed aree industriali.

 

-         Cat.F:

PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DETTAGLIO BENI DEPERIBILI
F1: Negozi di generi alimentari o deperibili: esercizi di vendita di frutta e verdura, di pollame, di uova, di pesce, di fiori.

F2: Bar, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, fast foods, e simili.
F3: Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie, mense non annesse ad altre attività economiche etc.

F4: Supermercati e grandi magazzini.

 

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

 

 

Art. 22 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrino in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del  30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera metri 500.
3. Se il servizio di raccolta, benché istituito ed attivato non è svolto o è comunque svolto in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati sulla distanza e capacità dei contenitori, la tassa è dovuta nella misura del 20%.
4. Ai fini della riduzione di cui al comma 3 sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la violazione stessa risulti comprovata da idonea attestazione o da accertamenti eseguiti dal comune. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.
5. Se il servizio è interrotto temporaneamente per motivi imprevedibili o per motivi sindacali, il tributo è comunque dovuto;

 

 

 

 

 

 

Art. 23 - Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso

 

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 la tariffa unitaria della tassa è ridotta nella misura di……. nei seguenti casi:

a) abitazione con unico occupante  (10%);

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato  (5%);

c) abitazioni di utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), risieda o dimori per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territori nazionale (10%);
d) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi(
10%);;

e) parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall'agricoltore(10%);.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all'applicazione delle riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è
tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per l'applicazione della tariffa ridotta entro il 20 gennaio di ciascun anno. In difetto il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

 

Art. 24 - Agevolazioni

 

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/93, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) per le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti, ove viene effettuata la raccolta differenziata, si applica la riduzione di tariffa del
5%;
 - (da stabilire discrezionalmente).

b) ogni altra situazione che il comune ritenga meritevole di tutela.
2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali :

a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente del comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dai servizio sociali;
b) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuti dallo Stato italiano, escluse le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

c) i conventi, seminari e simili per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali di aree destinate ad attività diverse;

d) gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da istituzioni di assistenza e beneficenza;
e) ogni altro locale o area che il Comune ritenga meritevole di tale agevolazione.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a richiesta degli interessati, con decorrenza dell'anno successivo, a condizione che dimostrino di averne diritto. Il Comune può in ogni tempo effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

4. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

 

Art. 25 - Altre riduzioni tariffarie

 

1. Sono inoltre concesse, su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività medesima:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del  30%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano, per composizione merceologica, essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.
2. Le riduzioni di cui al punto a) sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al comune, accompagnata da una copia delle fatture di spesa e da una relazione tecnica nella quale sono descritti i processi tecnici perseguiti. L'avvio al recupero di cui al punto b) deve essere obiettivamente dimostrato tramite attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l'attività di recupero dei rifiuti o comunque con documentazione attestante l'avvio al recupero. Il comune si riserva in ogni caso di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La riduzione decorre dall'anno successivo.

 

Art. 26. - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

 

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25 del presente regolamento, sono cumulabili se si verificano presupposti per la loro concessione.

2. Qualora si effettui il cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette occorre calcolare previamente le prime e successivamente procedere alla deduzione delle percentuali previste a titolo di agevolazione.

3. Il tributo dovuto, a seguito dell'applicazione del cumulo di cui al comma precedente, non può in ogni caso essere inferiore a EURO 30,00, aggiornato annualmente con i dati ISTAT.

 

 

 

 

Art. 27 - Tassa giornaliera di smaltimento

 

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o nelle altre forme stabilite dal comune.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.

7. Per le attività di accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

 

 

 

TITOLO IV - DECORRENZA - CESSAZIONE - SGRAVI E RIMBORSI.

 

Art. 28 - Decorrenza

 

1. In base al disposto dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

 

Art. 29 - Cessazione

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;
- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante o a seguito di recupero d'ufficio.

3. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.

4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.

 

 

Art. 30 - Sgravi e rimborsi

 

1. A norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme versate e non dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi nella misura annua del 3%. Gli interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

 

 

 

 

TITOLO V - DENUNCE - ACCERTAMENTO -RISCOSSIONE

 

Art. 31 - Denunce

 

1. I soggetti indicati nell'articolo 15 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dal comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve indicare:

a) il codice fiscale/partita IVA;

b) gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

c) i rappresentanti legali e la relativa residenza, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede principale, legale o effettiva;

d) le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

e) l'ubicazione, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le ripartizioni interne;

f) la data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

 

 

Art. 32 - Accertamento

 

1. A norma dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. L'avviso deve essere notificato al contribuente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "riservata personale" o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
5. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore ad EURO  5,00.

 

Art. 33 - Poteri dei comuni

 

1. Il comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il comune, come previsto dall'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile

5. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

 

Art. 34 – Riscossione della tassa

 

1. L’importo della tassa ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini previsti per legge.

2. I ruoli ordinari o liste di carico sono formati, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.

3. Gli importi di cui al comma 1 e 2 sono riscossi secondo una delle seguenti modalità:

a) riscossione diretta a mezzo di c/c postale, intestato al Tesoriere dell’Ente;

b) riscossione diretta a mezzo di versamento al Tesoriere dell’Ente;

c) riscossione a mezzo di concessionario della riscossione, quale indicato con il D.Lgs. 112/99;

d) riscossione a mezzo di soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97;

e) riscossione a mezzo d azienda speciale, quale prevista con l’art. 113 del D.Lgs. 267/00;

f) riscossione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale

pubblico locale quale prevista con l’art. 113 del D.Lgs. 267/00;

g) riscossione a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica

maggioritaria a norma dell’art. 116 del D.Lgs. 267/00;

h) modello telematico F24 e sue eventuali modifiche ed integrazioni

4. Il numero delle rate nelle quali è frazionata la riscossione del tributo non potrà essere inferiore a 2, né essere superiore a 4, la scadenza dei pagamenti potrà essere mensile, bimestrale, trimestrale. Il versamento può comunque essere effettuato in unica soluzione.

5. Il Funzionario responsabile stabilisce periodicamente la modalità di gestione di riscossione che si intende adottare, valutando la congruità tra forma di esazione e modalità di gestione della riscossione da prescegliere.

6. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile di imposta può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario. In caso di omesso pagamento di una sola rata, l’intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti secondo .

La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata direttamente con la procedura indicata nel R.D. n. 639/1910, o affidata al Concessionario del servizio della riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni, oppure affidata ai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 D.lgs 446/97.

 

Art. 35 adempimenti dell’ufficio in costanza di riscossione diretta TARSU e relative addizionali

 

 

1.I tributi dovuti sono versati su conto corrente postale o sul conto di tesoreria comunale o nelle altre forme indicate nel Regolamento delle Entrate, con indicazione obbligatoria della causale.

2. L’ufficio Tributi provvede, a mezzo apposita determinazione dirigenziale, alla formazione dell’elenco dei contribuenti TARSU dell’ente entro i termini dell’art. 72 D.lgs 507/93;

3. conseguentemente agli adempimenti di cui al comma 1, l’Ufficio provvede alla emissione di avvisi di pagamento corredati di bollettini precompilati con indicazioni relative alle scadenze ed alle caratteristiche dell’immobile, la spedizione degli stessi avverrà a mezzo servizio postale ordinario.

4. agli utenti che avranno omesso il pagamento spontaneo (parziale o totale) oltre la scadenza dell’ultima rata, sarà notificato un motivato avviso di liquidazione contenente tutti i dati necessari per far conoscere i presupposti di fatto e di diritto a base dell’imposizione tributaria contestata; tale atto, già impugnabile presso le commissioni tributarie, conterrà un termine di 60 gg per provvedere al pagamento, senza addebito di sanzioni ed interessi; l’utente, attraverso l’avviso di liquidazione sarà avvertito dell’applicazione della sanzione del 30% di cui all’art. 13 Dlgs 471/97 oltre che dagli interessi moratori.

5. a carico dei contribuenti che non ottempereranno al pagamento si procederà alla riscossione coattiva con emissione di ingiunzione fiscale, ex art. 2 e segg. del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 con irrogazione in base alla previsione dell’articolo 17 D.lgs 472/97 di sanzione ed interessi.

 

 

TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI ED INTERESSI

 

Art. 36 - Contenzioso

 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l’avviso di liquidazione nel caso di riscossione diretta, l’ingiunzione fiscale e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 37 - Sanzioni

 

1. A norma dell' art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo 51 EURO.

 

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non

superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minino se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/97.

8. la sanzione di cui all’art. 13 D.lgs 471/97 non è suscettibile di riduzione.

 

Art. 38 - Interessi

 

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi nella misura annua del  non oltre 3 punti rispetto al tasso legale del 2,5%..... Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

 

 

TITOLO VII - FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA


Art. 39 - Funzionario responsabile

 

1. Il comune designa, a norma dell' art. 74 del D.Lgs. n. 507/93 il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

 

Art. 40 - Esercizio del potere di autotutela

 

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario, nei casi previsti dal D. M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, e nelle fattispecie di seguito indicate

 

TITOLO VIII - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

 

Art. 41 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

 

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

 

Art. 42 - Informazione del contribuente

 

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

 

Art. 43 - Conoscenza degli atti e semplificazione

 

A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

 

Art. 44 - Chiarezza e motivazione degli atti

 

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo non deve essere allegato all'atto che lo richiama, se quest'ultimo ne riproduce il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,  del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

 

 

Art. 45 - Tutela dell'integrità patrimoniale

 

1. In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

 

Art. 46 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

 

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

 

Art. 47 - Interpello del contribuente

 

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

 

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 48

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.